1. Al fine di promuovere e garantire la più ampia e responsabile partecipazione della società civile in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi della presente legge, è istituita la Consulta permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta», di cui fanno parte le organizzazioni con o senza fine di lucro, i soggetti della cooperazione decentrata, gli enti con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite all'articolo 1, che ne fanno richiesta.
2. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro degli affari esteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri che rimangono in carica per un biennio; i membri del comitato direttivo possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato.
4. Il comitato direttivo di cui al comma 3 elabora il regolamento di funzionamento