Art. 8.
(Consulta per la cooperazione
allo sviluppo).

      1. Al fine di promuovere e garantire la più ampia e responsabile partecipazione della società civile in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi della presente legge, è istituita la Consulta permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta», di cui fanno parte le organizzazioni con o senza fine di lucro, i soggetti della cooperazione decentrata, gli enti con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite all'articolo 1, che ne fanno richiesta.
      2. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro degli affari esteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri che rimangono in carica per un biennio; i membri del comitato direttivo possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato.
      4. Il comitato direttivo di cui al comma 3 elabora il regolamento di funzionamento

 

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della Consulta che è approvato dalla Consulta stessa, con eventuali modifiche, entro tre mesi dalla sua prima convocazione.
      5. Il comitato direttivo nomina al proprio interno tre rappresentanti che possono partecipare, su loro richiesta, ai lavori del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, senza diritto di voto ma con facoltà di fare verbalizzare le loro eventuali osservazioni.
      6. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti di informazione e di pubblicità attivati dall'Agenzia di cui all'articolo 9.
      7. La Consulta può presentare alla Commissione relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività di cooperazione allo sviluppo.
      8. Annualmente la Consulta formula e trasmette alla Commissione parere obbligatorio sugli indirizzi politici della cooperazione allo sviluppo e sulla loro attuazione.